Coincidenza persa per un ritardo? Quando la compagnia aerea deve pagare
Il Regolamento CE 261/2004 conta il ritardo all'arrivo finale: oltre tre ore scatta l'indennizzo da 250 a 600 euro, ma solo con un'unica prenotazione
Controllare il codice PNR prima di reclamare, conservare le ricevute e ricordare che in Italia si hanno due anni di tempo.
Il primo volo parte in ritardo, si perde la coincidenza e si arriva a destinazione con ore di ritardo. In molti casi la legge europea prevede un risarcimento. La base è il Regolamento CE 261/2004, che regola gli indennizzi per ritardi, cancellazioni e negato imbarco.
Conta l’arrivo finale
Secondo la giurisprudenza europea, chi arriva alla destinazione finale con un ritardo di almeno tre ore ha diritto a un indennizzo, anche se il primo volo aveva un ritardo minore. Si calcola infatti l’intero viaggio, dalla partenza all’arrivo, non il singolo tratto. Se il ritardo del primo volo fa perdere il secondo, ne risponde la compagnia del primo volo per tutto l’itinerario.
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Una prenotazione o due?
La differenza decisiva è il modo in cui si è comprato il biglietto. Se i voli sono sulla stessa conferma con lo stesso codice di prenotazione (PNR), il viaggio è un unico itinerario e la tutela copre anche la coincidenza. I biglietti comprati separatamente, anche con la stessa compagnia, non sono collegati. Chi acquista a parte un Roma-Londra e un Londra-New York con due vettori diversi non ha diritto a nulla se perde il secondo volo. Prima di reclamare, quindi, va controllato il PNR.
Quanto spetta
L’importo dipende dalla distanza in linea d’aria tra partenza e arrivo finale: 250 euro fino a 1.500 chilometri, 400 euro tra 1.501 e 3.600, 600 euro oltre i 3.600, per passeggero. A parte l’indennizzo, la compagnia deve garantire assistenza: pasti, bevande, telefonate e, se serve, l’albergo. Se non lo fa, si può pagare di tasca propria e chiedere il rimborso, conservando le ricevute di spese ragionevoli.
Eccezioni e scadenze
Non sempre si ha diritto al denaro. Le circostanze eccezionali, come maltempo, scioperi del personale aeroportuale o rischi per la sicurezza, esonerano la compagnia dall’indennizzo, ma non dall’assistenza. In Italia il diritto si prescrive in due anni dalla data del volo: c’è tempo per recuperare anche rimborsi dimenticati, purché si conservi tutta la documentazione.
Sintesi della redazione di Lo Scrutinio sulla base degli articoli indicati qui sotto. Per il testo completo rimandiamo alle fonti originali.
Fonti
- Regolamento CE 261/2004
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